Il provvedimento in esame ha regolamentato, dopo una lunga gestazione, le caratteristiche e le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). Per posta elettronica certificata si intendono quelle e-mail i cui sistemi di gestione confermano la sicurezza (inviolabilità) e la tracciabilità del messaggio e vengono trasmessi al mittente documentazioni (ricevute) elettronici attestanti, con una specifica indicazione temporale, l'invio e la consegna tutto 'indirizzo elettronico del destinatario dei documenti informatici spediti, in modo tale che il valore legale di esse sia equivalente a quello di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 4, commi 1 e 6, ed art. 6).
I soggetti del servizio di posta elettronica certificata sono: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio, cioe` il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio e gestisce domini (indirizzi di siti e caselle su Internet) di posta elettronica certificata (DPR 11 febbraio 2005, n. 68, art. 2).
Coloro che possono scambiarsi messaggi di posta elettronica certificati sono sia i privati (persone fisiche, persone giuridiche private ed imprese, associazioni e comitati che non sono persone giuridiche) sia le Pubbliche Amministrazioni (PA - persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 11 cc). Per i privati il solo indirizzo di PEC valido per ogni effetto giuridico e quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con la PA o di ogni singolo rapporto tra privati o tra questi e le PA (art. 4, comma 2). Questo principio e` stato limitato da alcune norme successive che esamineremo attentamente per quanto riguarda i soli rapporti tra i privati e le PA, in primo luogo dall'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
Le imprese, per i rapporti tra le loro intercorrenti, utilizzare (ma vedremo che le imprese individuali possono tuttora) dichiarare la volonta` di ricevere l'invio di messaggi di PEC attraverso un'apposita indicazione nell'atto di iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa facolta` e` diventata un obbligo per le sole imprese aventi forma di societa` in forza dei commi 6 e 9 dell'arte. 16 del DL 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che analizzeremo verificato. Tutte queste dichiarazioni obbligavano solo il dichiarante e possono essere revocate nella stessa forma (comma 4, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005). Il comma 11, dell'art. 16 del DL n. 185/2008 ha abrogato il comma 4 dell'art. 4 del DPR n. 68/2005 col presumibile scopo di rendere obbligatoria per tutte le imprese l'indicazione dell'indirizzo di PEC all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma, dato che il comma 6 dello stesso art. 16 rende questo ultimo obbligo solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all'indicazione dell'indirizzo di PEC al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo usano, usano revocarlo quando vogliono con un'altra dichiarazione, eccetto che per la societa` che possiamo soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno. 16 rende questo ultimo obbligo solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all'indicazione dell'indirizzo di PEC al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo usano, usano revocarlo quando vogliono con un'altra dichiarazione, eccetto che per la societa` che possiamo soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno. 16 rende questo ultimo obbligo solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all'indicazione dell'indirizzo di PEC al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo usano, usano revocarlo quando vogliono con un'altra dichiarazione, eccetto che per la societa` che possiamo soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno.
Le modalita` di queste comunicazioni di disponibilita` dei privati e delle imprese ad accettare l'invio di messaggi di PEC sono definite nelle regole tecniche di cui all'art. 17 sempre del DPR n. 68/2005 (comma 5, dell'art. 4).
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si ritiene consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica (casella di posta) puo` essere diverso dal gestore del mittente (art. 3 che modifica il comma 1 dell'art. 14 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445). Nel caso in cui il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidano essi devono garantire l'interoperabilita` (la capacità di comunicare tra loro) dei servizi offerti secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 5). Il gestore del destinatario deve rilasciare uno di questi messaggi una ricevuta elettronica che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio (art. 7).
Su ogni messaggio di PEC il gestore appone il «riferimento temporale» (documento informativo contenente i dati e l'ora di invio o di ricezione del messaggio) ed una «marca temporale» corrispondente sul registro o registro informatico dei messaggi (art. 10 ). L'integrita` di tutte le parti del messaggio di posta elettronica certificata (per es., Messaggio di posta elettronica, firma digitale, file allegati, ecc.) Viene fornita dal gestore attraverso l'inclusione di esso nella «busta di trasporto »(Art. 11, comma 1), cioe` il documento informatico che contiene il messaggio di PEC (art. 1, lett. A).
Le ricevute rilasciate dai gestori di PEC e la busta di trasporto sono da questi sottoscritte con una firma elettronica avanzata (cd firma digitale) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera dd) del DPR n. 445/2000, usato automaticamente dal sistema di posta elettronica e usato su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, tale da garantire la provenienza, l'autenticità e l'integrità del messaggio di PEC (art. 9).
Quando il messaggio di PEC non è consegnabile il gestore deve comunicare al mittente, entro il 24 ore dall'invio, la mancata consegna tramite un avviso elettronico secondo le modalita` controllate dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 8). Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di trenta mesi dai gestori in un «registro» o registro informatico dei messaggi, con lo stesso valore giuridico (nel senso di opposizione) ai terzi) delle ricevute (art. 11, comma 2, ed art. 6, comma 7).
I gestori dei sistemi di posta elettronica certificata sono solo inclusi in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA - Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (vi sono, per es., Poste Spa ed Infocamere Spa) che verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi per quelli previsti inerenti alla capacità, competenza ed esperienza tecnico - organizzativa, alla dimestichezza con procedura e metodi per la gestione della sicurezza inclusi sistemi di emergenza che assicurino in ogni caso il completamento della trasmissione, alla certificazione ISO 9000 del processo di gestione della PEC , ecc. Per iscriversi all'elenco i gestori devono avere forma giuridica di Pubbliche Amministrazioni (persone giuridiche pubbliche,
L'utilizzo di caselle di PEC rilasciate da privati (persone fisiche, imprese, ecc.) Da Pubbliche Amministrazioni iscritte nell'elenco di cui sopra valido valido invio solo limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le Amministrazioni presenti ed i privati in cui sono state rilasciate le caselle (art. 16, comma 2). I gestori di PEC stabiliti, cioe` aventi «stabile organizzazione» (la definizione di stabile organizzazione, di derivazione comunitaria, e` presente, nell'ordinamento italiano, nell'art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed e`esposta nel primo paragrafo della prima sezione del primo capitolo del presente volume), in altri Stati membri dell'Unione Europea per l'utente in Italia devono presentare requisiti e forme giuridiche equivalenti a quelli previsti dalla nostra normativa che sono verificati sempre dal CNIPA (art. 15).
I gestori di posta elettronica certificata devono garantire i livelli minimi di servizio previsti dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 13). Inoltre, i gestori, sia del mittente che del destinatario, sono tenuti a verificare l'evento presenza di virus informatici impossibilita` di dare corso alla trasmissione, conservando i messaggi per trenta mesi secondo le modalita` definite dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 12).
Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata sono state definite dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ed emanato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Tutti gli atti normativi sulla disciplina della posta elettronica certificata e della firma digitale sono consultabili su: www.cnipa.gov.it.
Autore: Gianfranco Visconti - Consulente di Direzione aziendale - Lecce
Fonte: PMI - Ipsoa Editore, n. 4/2009
Coloro che possono scambiarsi messaggi di posta elettronica certificati sono sia i privati (persone fisiche, persone giuridiche private ed imprese, associazioni e comitati che non sono persone giuridiche) sia le Pubbliche Amministrazioni (PA - persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 11 cc). Per i privati il solo indirizzo di PEC valido per ogni effetto giuridico e quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con la PA o di ogni singolo rapporto tra privati o tra questi e le PA (art. 4, comma 2). Questo principio e` stato limitato da alcune norme successive che esamineremo attentamente per quanto riguarda i soli rapporti tra i privati e le PA, in primo luogo dall'art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
Le imprese, per i rapporti tra le loro intercorrenti, utilizzare (ma vedremo che le imprese individuali possono tuttora) dichiarare la volonta` di ricevere l'invio di messaggi di PEC attraverso un'apposita indicazione nell'atto di iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa facolta` e` diventata un obbligo per le sole imprese aventi forma di societa` in forza dei commi 6 e 9 dell'arte. 16 del DL 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che analizzeremo verificato. Tutte queste dichiarazioni obbligavano solo il dichiarante e possono essere revocate nella stessa forma (comma 4, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005). Il comma 11, dell'art. 16 del DL n. 185/2008 ha abrogato il comma 4 dell'art. 4 del DPR n. 68/2005 col presumibile scopo di rendere obbligatoria per tutte le imprese l'indicazione dell'indirizzo di PEC all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ma, dato che il comma 6 dello stesso art. 16 rende questo ultimo obbligo solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all'indicazione dell'indirizzo di PEC al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo usano, usano revocarlo quando vogliono con un'altra dichiarazione, eccetto che per la societa` che possiamo soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno. 16 rende questo ultimo obbligo solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all'indicazione dell'indirizzo di PEC al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo usano, usano revocarlo quando vogliono con un'altra dichiarazione, eccetto che per la societa` che possiamo soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno. 16 rende questo ultimo obbligo solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell'art. 4 del DPR n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all'indicazione dell'indirizzo di PEC al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo usano, usano revocarlo quando vogliono con un'altra dichiarazione, eccetto che per la societa` che possiamo soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno.
Le modalita` di queste comunicazioni di disponibilita` dei privati e delle imprese ad accettare l'invio di messaggi di PEC sono definite nelle regole tecniche di cui all'art. 17 sempre del DPR n. 68/2005 (comma 5, dell'art. 4).
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si ritiene consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica (casella di posta) puo` essere diverso dal gestore del mittente (art. 3 che modifica il comma 1 dell'art. 14 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445). Nel caso in cui il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidano essi devono garantire l'interoperabilita` (la capacità di comunicare tra loro) dei servizi offerti secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 5). Il gestore del destinatario deve rilasciare uno di questi messaggi una ricevuta elettronica che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio (art. 7).
Su ogni messaggio di PEC il gestore appone il «riferimento temporale» (documento informativo contenente i dati e l'ora di invio o di ricezione del messaggio) ed una «marca temporale» corrispondente sul registro o registro informatico dei messaggi (art. 10 ). L'integrita` di tutte le parti del messaggio di posta elettronica certificata (per es., Messaggio di posta elettronica, firma digitale, file allegati, ecc.) Viene fornita dal gestore attraverso l'inclusione di esso nella «busta di trasporto »(Art. 11, comma 1), cioe` il documento informatico che contiene il messaggio di PEC (art. 1, lett. A).
Le ricevute rilasciate dai gestori di PEC e la busta di trasporto sono da questi sottoscritte con una firma elettronica avanzata (cd firma digitale) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera dd) del DPR n. 445/2000, usato automaticamente dal sistema di posta elettronica e usato su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, tale da garantire la provenienza, l'autenticità e l'integrità del messaggio di PEC (art. 9).
Quando il messaggio di PEC non è consegnabile il gestore deve comunicare al mittente, entro il 24 ore dall'invio, la mancata consegna tramite un avviso elettronico secondo le modalita` controllate dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 8). Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di trenta mesi dai gestori in un «registro» o registro informatico dei messaggi, con lo stesso valore giuridico (nel senso di opposizione) ai terzi) delle ricevute (art. 11, comma 2, ed art. 6, comma 7).
I gestori dei sistemi di posta elettronica certificata sono solo inclusi in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA - Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (vi sono, per es., Poste Spa ed Infocamere Spa) che verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi per quelli previsti inerenti alla capacità, competenza ed esperienza tecnico - organizzativa, alla dimestichezza con procedura e metodi per la gestione della sicurezza inclusi sistemi di emergenza che assicurino in ogni caso il completamento della trasmissione, alla certificazione ISO 9000 del processo di gestione della PEC , ecc. Per iscriversi all'elenco i gestori devono avere forma giuridica di Pubbliche Amministrazioni (persone giuridiche pubbliche,
L'utilizzo di caselle di PEC rilasciate da privati (persone fisiche, imprese, ecc.) Da Pubbliche Amministrazioni iscritte nell'elenco di cui sopra valido valido invio solo limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le Amministrazioni presenti ed i privati in cui sono state rilasciate le caselle (art. 16, comma 2). I gestori di PEC stabiliti, cioe` aventi «stabile organizzazione» (la definizione di stabile organizzazione, di derivazione comunitaria, e` presente, nell'ordinamento italiano, nell'art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed e`esposta nel primo paragrafo della prima sezione del primo capitolo del presente volume), in altri Stati membri dell'Unione Europea per l'utente in Italia devono presentare requisiti e forme giuridiche equivalenti a quelli previsti dalla nostra normativa che sono verificati sempre dal CNIPA (art. 15).
I gestori di posta elettronica certificata devono garantire i livelli minimi di servizio previsti dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 13). Inoltre, i gestori, sia del mittente che del destinatario, sono tenuti a verificare l'evento presenza di virus informatici impossibilita` di dare corso alla trasmissione, conservando i messaggi per trenta mesi secondo le modalita` definite dalle regole tecniche di cui all'art. 17 (art. 12).
Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata sono state definite dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ed emanato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Tutti gli atti normativi sulla disciplina della posta elettronica certificata e della firma digitale sono consultabili su: www.cnipa.gov.it.
Autore: Gianfranco Visconti - Consulente di Direzione aziendale - Lecce
Fonte: PMI - Ipsoa Editore, n. 4/2009
http://www.microsoft.com/italy/pmi/gestioneimpresa/speciali/disciplinapec/ipsoa/articolo1.mspx